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Come si ottiene la conformità MDR per il vostro dispositivo medico senza ritardi di progetto?

La nostra consulenza MDR accompagna i dispositivi delle classi I-III attraverso la MDR (UE) 2017/745: gap analysis, documentazione tecnica, valutazione clinica e certificazione dell'Organismo Notificato. Allineare presto classificazione, evidenza clinica e capacità dell'Organismo Notificato evita i cicli che ritardano i progetti MDR di mesi.

Panoramica

Quali requisiti pone la MDR ai fabbricanti?

Supporto per tutte le classi I-III · MDR (UE 2017/745), ISO 13485:2016, ISO 14971

Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026

La Medical Device Regulation (UE) 2017/745 ha sostituito la MDD 93/42/CEE e ha notevolmente inasprito i requisiti per i dispositivi medici delle classi da I a III.

  • Requisiti di evidenza clinica più severi: la valutazione clinica ai sensi dell'Art. 61 e dell'Allegato XIV richiede evidenze cliniche solide; il percorso di equivalenza è fortemente limitato rispetto alla MDD e presuppone tra l'altro l'accesso alla documentazione tecnica del dispositivo di confronto.
  • Documentazione tecnica completa ai sensi degli Allegati II e III, collegata in modo continuativo a una checklist GSPR ai sensi dell'Allegato I: per ciascun requisito la prova concreta.
  • Obbligo di UDI e registrazione EUDAMED, oltre all'obbligo di valutazione della conformità tramite un Organismo Notificato dalla classe IIa in poi (e anche per i prodotti sterili o di misura della classe I).
  • Post-Market Surveillance sistematica ai sensi degli Art. 83-86 inclusi piano PMS, PSUR e PMCF, come sistema continuo e non come documento unico.

Servizi

Come la supportiamo

Analisi dei Gap e Strategia MDR

Confronto dello stato attuale con i requisiti MDR, classificazione ai sensi dell'Allegato VIII e definizione del percorso di valutazione della conformità inclusa la selezione dell'Organismo Notificato.

Persona responsabile del rispetto della normativa (PRRC) esterna, Art. 15 MDR

Assunzione dei compiti della persona responsabile del rispetto della normativa (PRRC) ai sensi dell'Art. 15, paragrafo 3, per microimprese e piccole imprese con sede nell'UE che non dispongono di questa persona all'interno della propria organizzazione, tra cui controllo della conformità prima del rilascio, documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE, sorveglianza post-commercializzazione e obblighi di segnalazione. Ci assumiamo la responsabilità dello svolgimento dei compiti della PRRC, mentre la responsabilità del fabbricante per la conformità dei propri prodotti resta al fabbricante.

Cosa conta davvero

Ciò che la Medical Device Regulation (UE) 2017/745 ha inasprito è la solidità delle prove, non la loro quantità. Queste scelte si costruiscono l'una sull'altra: la classificazione ai sensi dell'Allegato VIII determina il percorso di valutazione della conformità.

La documentazione tecnica ai sensi degli Allegati II/III deve dimostrare ciascun Requisito generale di sicurezza e prestazione dell'Allegato I con una prova concreta. Poi la valutazione clinica ai sensi dell'Art. 61 e dell'Allegato XIV deve dimostrare che questa prova è coperta da evidenze cliniche. Avviata in ritardo, ognuna di queste attività diventa percorso critico, e a farlo è di norma la valutazione clinica.

L'analisi dei gap mette a fuoco all'inizio quale di queste attività sia critica, prima che venga prenotata la capacità presso l'Organismo Notificato e venga redatta la documentazione tecnica. Ciò che a questo punto resta irrisolto ritorna nell'audit e sposta il progetto di mesi.

CaratteristicaMDD 93/42/CEEMDR (UE) 2017/745
Requisiti di evidenza clinicainferioripiù elevati (Art. 61)
Registrazione EUDAMEDnon previstaobbligatoria
Obblighi PMSlimitatiampliati (Art. 83-86)
Regole di classificazioneregole precedentinuove regole nell'Allegato VIII, in parte innalzamenti di classe

Il nostro approccio

Il nostro approccio

01

Analisi dei Gap

Elenco di misure prioritizzato: dove si trova la documentazione rispetto alla MDR, cosa è critico, cosa richiede impegno.

02

Classificazione e Strategia

Classe del prodotto confermata ai sensi dell'Allegato VIII, percorso di valutazione della conformità definito, Organismo Notificato selezionato.

03

Documentazione Tecnica

Documentazione tecnica ai sensi degli Allegati II/III, completamente documentata rispetto alla checklist GSPR.

04

Valutazione Clinica

CER ai sensi dell'Art. 61/Allegato XIV con solida base di evidenze e piano PMCF.

05

Presentazione e Organismo Notificato

Domanda presentata, audit accompagnato, gestione strutturata dei rilievi.

06

Certificazione e PMS

Marcatura CE rilasciata, sistema PMS e di Vigilanza operativo.

Errori tipici

Perché i progetti spesso falliscono

La valutazione clinica viene avviata troppo tardi.

Se le evidenze cliniche disponibili ai sensi dell'Art. 61 non sono sufficienti e il percorso di equivalenza è precluso, non c'è tempo per dati clinici propri: la ragione più frequente per contestazioni gravi da parte dell'Organismo Notificato.

La checklist GSPR ai sensi dell'Allegato I è lacunosa o non collegata a prove concrete.

L'Organismo Notificato richiede la prova nella documentazione tecnica per ciascun requisito singolo: i riferimenti generici portano a richieste di integrazione.

La capacità dell'Organismo Notificato viene pianificata troppo tardi.

La firma del contratto e gli slot di audit richiedono lunghi tempi di attesa; una domanda senza documentazione tecnica matura genera cicli di correzione anziché un percorso diretto alla certificazione.

La classificazione ai sensi dell'Allegato VIII viene sottovalutata.

Gli innalzamenti di classe sotto la MDR (ad esempio software ai sensi della Regola 11 o prodotti di tipo sostanza) vengono trascurati e comportano un percorso di valutazione della conformità più oneroso di quanto originariamente pianificato.

La Post-Market Surveillance viene trattata come documento finale.

Piano PMS, PSUR e PMCF ai sensi degli Art. 83-86 sono un sistema continuo; senza collegamento al sistema QM e alla gestione del rischio ai sensi di ISO 14971 si crea una lacuna che emerge nell'audit di sorveglianza.

Regulatory Affairs

La riguarda uno di questi errori tipici?

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FAQ

Domande frequenti

La MDR comprende tutti i dispositivi medici delle classi I, IIa, IIb e III secondo le regole di classificazione dell'Allegato VIII, tra cui impianti, dispositivi diagnostici, software come dispositivo medico (SaMD) e accessori. I diagnostici in vitro rientrano invece nell'IVDR (UE 2017/746).

Fonti
  • Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), Testo primario, Art. 10, 15, 52, 61, 83-92, Allegati I, II, III, VIII, XIV
  • MDCG 2019-7 Rev. 1 (dicembre 2023): Linee guida sull'Art. 15 MDR e IVDR, persona responsabile del rispetto della normativa
  • ISO 13485:2016, Sistemi di gestione qualità per dispositivi medici
  • ISO 14971, Applicazione della gestione del rischio ai dispositivi medici

Avviso sulle immagini: le immagini di questa pagina sono state generate con l'intelligenza artificiale. Non raffigurano persone, luoghi o eventi reali.

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Normative e standard considerati

  • UE 2017/745 (MDR)
  • MDR Allegato I (Requisiti generali di sicurezza e prestazione, GSPR)
  • MDR Allegato II/III (Documentazione tecnica)
  • MDR Allegato VIII (Regole di classificazione)
  • MDR Allegato XIV (Valutazione clinica e PMCF)
  • MDR Art. 15 (persona responsabile del rispetto della normativa)
  • MDR Art. 61 (Valutazione clinica)
  • MDR Art. 83-86 (Post-Market Surveillance)
  • MDR Art. 87-92 (Vigilanza)
  • ISO 13485:2016 (Sistema QM)
  • ISO 14971 (Gestione del rischio)

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