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Come scegliere l'organismo notificato e superarne la valutazione?

Accompagniamo i fabbricanti di Medical Devices e IVD nella procedura con l'organismo notificato, dalla scelta fino alla proroga del certificato. MDR e IVDR vietano all'organismo notificato la consulenza su progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione dei dispositivi che valuta.

Panoramica

Dove perde tempo una procedura con l'organismo notificato?

Procedura con l'organismo notificato per Medical Devices e IVD · MDR art. 53, 56 e 58, IVDR art. 49, 51 e 53 · allegato VII di MDR e IVDR · MDCG 2019-6 Rev. 5

Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2026

L'organismo notificato valuta e decide, ma non può dare consulenza (allegato VII punto 1.2.3 di MDR e IVDR). Molto di ciò che rallenta una procedura è quindi già scritto nelle regole procedurali dei due regolamenti e nella linea guida dell'MDCG.

  • L'organismo viene scelto in base alla prima data disponibile. L'art. 53, paragrafo 1, MDR e l'art. 49, paragrafo 1, IVDR ammettono solo un organismo nominato per le tipologie di dispositivi in questione; NANDO elenca attività e tipologie di dispositivi di ogni organismo, e nel riesame della domanda l'organismo valuta la propria capacità sulla base della designazione (allegato VII punto 4.3, lettera d).
  • Una domanda viene ritirata per ricominciare presso un altro organismo. L'organismo informa allora gli altri organismi notificati tramite il sistema elettronico, e nella domanda successiva il fabbricante dichiara le domande ritirate e respinte (art. 53, paragrafi 2 e 3, MDR, art. 49, paragrafi 2 e 3, IVDR).
  • Le domande all'organismo chiedono il come. Sono ammessi gli scambi di informazioni tecniche e di linee guida normative (allegato VII punto 1.2.9); è vietata la consulenza su progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione dei dispositivi oggetto di valutazione (punto 1.2.3, lettera d). Per questo l'MDCG 2019-6 Rev. 5 raccomanda domande non aperte, che non si aspettino soluzioni.
  • Le non conformità restano aperte fino alla decisione. Prima di decidere, l'organismo verifica che la risoluzione delle non conformità riscontrate durante la valutazione sia documentata in modo completo e che non esistano non conformità irrisolte che impediscano il rilascio di un certificato (allegato VII punto 4.7).

Settori

Che cosa significa nel Suo settore

Scegliere il settore

Medical Devices

Che cosa si applica
MDR art. 53 per la scelta dell'organismo, art. 56 per i certificati e la loro proroga, art. 58 per il cambio; come lavora l'organismo stesso lo stabilisce l'allegato VII, la valutazione della conformità gli allegati da IX a XI.
Chi verifica
Un organismo notificato nominato secondo l'MDR per le tipologie di dispositivi in questione; l'ambito di designazione è riportato in NANDO (art. 43, paragrafo 2, MDR).

IVD

Che cosa si applica
IVDR art. 49, art. 51, paragrafo 2, e art. 53 con le stesse regole per scelta, certificato e cambio; allegato VII dell'IVDR per la procedura dell'organismo.
Chi verifica
Un organismo notificato nominato secondo l'IVDR (NANDO, art. 39, paragrafo 2, IVDR); dove per il dispositivo è designato un laboratorio di riferimento dell'UE, questo verifica la prestazione dichiarata e la conformità alle specifiche comuni, se disponibili, o ad altre soluzioni scelte dal fabbricante prima del rilascio del certificato (allegato IX punto 4.9, art. 48, paragrafo 5).

Servizi

Come La supportiamo

Scelta dell'organismo notificato

Confronto di dispositivo, classe e percorso di valutazione della conformità scelto con l'ambito di designazione in NANDO, descritto con i codici del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185, insieme alle lingue che un organismo accetta per documentazione e corrispondenza e al tariffario che ha pubblicato. Risultato consegnato: una rosa motivata con i punti aperti per ciascun organismo.

Confronto dei preventivi

Portare i preventivi di più organismi su una base comune: quali attività comprendono (audit del sistema di gestione della qualità, valutazione della documentazione tecnica per dispositivo o a campione, sorveglianza, procedure specifiche), quali ipotesi stanno dietro e che cosa manca. Il contratto lo stipula il fabbricante direttamente con l'organismo (allegato VII punto 4.2, lettera e); noi prepariamo la decisione.

Domanda e contratto

Domanda formale con tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste dall'allegato IX, X o XI pertinente, comprese le informazioni sulle domande precedenti ritirate o respinte, e verifica del contratto rispetto agli obblighi dell'allegato VII punto 4.3. Risultato consegnato: un pacchetto di domanda verificato rispetto ai criteri con cui l'organismo riesamina la completezza delle domande.

Dialogo strutturato

Preparazione degli incontri con l'organismo prima e dopo la domanda che l'MDCG 2022-14 e l'MDCG 2019-6 Rev. 5 raccomandano: domande su tempistiche, documentazione, classificazione e campionamento, formulate in modo da chiedere che cosa va soddisfatto. Risultato consegnato: un elenco di domande e un verbale delle risposte.

Ricertificazione e cambio di organismo

Preparazione della proroga: per i certificati di valutazione UE della documentazione tecnica e i certificati di esame UE del tipo con la sintesi delle modifiche e dei risultati scientifici secondo l'allegato VII punto 4.11, per i certificati del sistema di gestione della qualità con i risultati di audit e sorveglianza del ciclo (MDCG 2019-6 Rev. 5); in caso di cambio, l'accordo secondo l'art. 58 MDR o l'art. 53 IVDR con fine della validità, trasferimento dei documenti e ultimo numero di serie o di lotto dell'organismo uscente. Risultato consegnato: un calendario fino alla scadenza del certificato.

Cosa conta davvero

Se la procedura richiede un organismo notificato, l'MDR lascia la scelta al fabbricante, ma solo tra gli organismi nominati per le tipologie di dispositivi in questione (art. 53, paragrafo 1), ed esclude domande parallele per la stessa procedura. L'IVDR prevede lo stesso all'art. 49; le designazioni secondo entrambi i regolamenti sono riportate in NANDO.

Come lavora poi l'organismo è stabilito dall'allegato VII dei due regolamenti. Prima di un preventivo verifica se il prodotto rientra nel regolamento e come è classificato. Riesamina la domanda formale per completezza, classificazione, procedura scelta, propria designazione e risorse, e prima della decisione non deve restare aperta nessuna non conformità che impedisca il certificato.

Nel corso della procedura l'organismo non può dare consulenza. L'allegato VII punto 1.2.3 esclude la consulenza su progettazione, fabbricazione, commercializzazione e manutenzione dei dispositivi oggetto di valutazione; il punto 1.2.9 ammette gli scambi di informazioni tecniche e di linee guida normative. L'MDCG chiama questo scambio dialogo strutturato e lo raccomanda prima e dopo la domanda.

La proposta della Commissione per la revisione mirata di MDR e IVDR introdurrebbe una base giuridica per il dialogo strutturato nell'allegato VII. Questa pagina descrive la procedura secondo il diritto e la linea guida vigenti; che cosa ne sarà della proposta lo decidono Parlamento e Consiglio.

Che cosa stabiliscono MDR e IVDRChe cosa fornisce il fabbricante
Prima del preventivoverifica preliminare di ambito e classificazione; descrizione pubblica della procedura di domanda con le lingue accettate (allegato VII punto 4.2)descrizione del dispositivo, classe prevista e percorso di valutazione della conformità
Domanda e contrattodomanda formale secondo l'allegato IX, X o XI; contratto scritto direttamente tra fabbricante e organismo (allegato VII punti 4.2 e 4.3)domanda con le informazioni su domande ritirate e respinte (art. 53, paragrafo 3, MDR, art. 49, paragrafo 3, IVDR)
Valutazionea seconda della procedura, audit del sistema di gestione della qualità, valutazione della documentazione tecnica o esame del tipo; l'organismo può chiedere prove o evidenze ulteriori (allegato IX punto 4.3)risposte alle richieste, correzioni e azioni correttive per le non conformità
Decisioneriesame da parte di personale diverso da quello che ha svolto la valutazione; nessuna non conformità aperta che impedisca il certificato (allegato VII punti 4.7 e 4.8)risoluzione documentata delle non conformità
Validitàal massimo cinque anni, proroga su domanda dopo una nuova valutazione (art. 56, paragrafo 2, MDR, art. 51, paragrafo 2, IVDR)per i certificati di prodotto, la sintesi delle modifiche e dei risultati (allegato VII punto 4.11); per i certificati del sistema di gestione della qualità, i risultati di audit e sorveglianza del ciclo (MDCG 2019-6 Rev. 5)

Un certificato vale al massimo cinque anni. Per prorogare un certificato di prodotto il fabbricante presenta una sintesi delle modifiche e dei risultati, comprese le modifiche non ancora notificate; per i certificati del sistema di gestione della qualità l'organismo si basa su audit e sorveglianza del ciclo. Chi cambia organismo notificato ha bisogno di un accordo secondo l'art. 58 MDR o l'art. 53 IVDR, che fissa tra l'altro da quando i vecchi certificati non sono più validi.

Restano fuori da questa pagina il percorso verso la marcatura CE con la scelta della procedura di valutazione della conformità per classe, la preparazione agli audit dell'organismo notificato, compresi quelli senza preavviso, e la comunicazione delle modifiche previste a un dispositivo certificato.

Il nostro approccio

Il nostro approccio

01

Scegliere

Una rosa di organismi la cui designazione copre dispositivo e procedura, con preventivi su una base comune.

02

Presentare la domanda

Una domanda formale e un contratto firmato, con le questioni su tempistiche e documentazione chiarite prima nel dialogo strutturato.

03

Affrontare la valutazione

Richieste e non conformità in un registro, ciascuna con risposta, evidenza e data, finché non resta nessuna non conformità che impedisca il certificato.

04

Mantenere il certificato

Un certificato con validità nota e relative integrazioni, e una data per la ricertificazione, preparata con la sintesi delle modifiche o con i risultati del ciclo di sorveglianza, a seconda del certificato.

Errori tipici

Perché i progetti spesso falliscono

I preventivi vengono confrontati sul totale.

Dove l'organismo valuta la documentazione tecnica di dispositivi rappresentativi, il piano di campionamento deve coprire l'intera gamma dei dispositivi della domanda nel periodo di validità del certificato (allegato VII punto 4.5.2, lettera a): nell'MDR per le classi IIa e IIb, con i dispositivi impiantabili di classe IIb fuori dall'elenco delle eccezioni valutati uno per uno (art. 52, paragrafo 4, secondo comma), nell'IVDR per le classi B e C, con i dispositivi diagnostici di accompagnamento valutati uno per uno (art. 48, paragrafo 7, terzo comma) e con l'aggiunta dell'allegato IX punto 5.1 per i test autodiagnostici e decentrati. Un preventivo che quota solo il primo campione non è confrontabile con uno che quota il piano.

Le risposte alle richieste modificano la documentazione tecnica senza che la nuova versione sia tracciabile.

Prima di decidere, l'organismo deve verificare che la risoluzione delle non conformità sia documentata in modo completo (allegato VII punto 4.7); una risposta che non rimanda al punto modificato della documentazione genera la richiesta successiva.

La proroga viene pianificata solo quando il certificato sta per scadere.

Richiede una domanda e una nuova valutazione (art. 56, paragrafo 2, MDR, art. 51, paragrafo 2, IVDR); per i certificati di valutazione UE della documentazione tecnica e di esame UE del tipo, la sintesi che la accompagna comprende tutte le modifiche al dispositivo approvato inizialmente, espressamente anche quelle non ancora notificate (allegato VII punto 4.11, lettera a).

Dopo un cambio, il numero di identificazione dell'organismo uscente resta su etichette e materiale promozionale.

L'accordo di cambio deve fissare fino a quando può comparire nelle informazioni del fabbricante e l'ultimo numero di serie o di lotto di cui l'organismo uscente è responsabile (art. 58, paragrafo 1, lettere b ed e, MDR, art. 53, paragrafo 1, IVDR).

Regulatory Affairs

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FAQ

Domande frequenti

Nella banca dati NANDO della Commissione europea. Secondo l'art. 43, paragrafo 2, MDR e l'art. 39, paragrafo 2, IVDR riporta ogni organismo notificato con numero di identificazione, attività di valutazione della conformità e tipologie di dispositivi per cui è nominato; le tipologie sono descritte con i codici del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185. Se un prodotto rientra nel regolamento e come è classificato, l'organismo lo verifica prima del preventivo (allegato VII punto 4.2, lettera d).

Fonti
  • Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), versione consolidata CELEX 02017R0745-20260719: art. 43, 50, 52, 53, 56, 58, allegato VII punti 1.2.3, 1.2.9, da 4.2 a 4.11, allegato IX punti 2.1 e 4, allegati X e XI (come procedure richiamate dall'allegato VII punto 4.3)
  • Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR), versione consolidata CELEX 02017R0746-20250110: art. 39, 46, 48, 49, 51, 53, allegato VII, allegato IX punti 2.1 e 4, allegati X e XI
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 della Commissione relativo all'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare l'ambito della designazione degli organismi notificati
  • MDCG 2019-6 Rev. 5, Questions and answers: Requirements relating to notified bodies (febbraio 2025): https://health.ec.europa.eu/document/download/9c9c532f-013a-477c-9378-0a9e714e5549_en?filename=md_mdcg_qa_requirements_notified_bodies_en.pdf
  • Proposta della Commissione COM(2025) 1023 final del 16 dicembre 2025 che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746, relazione, Topic 4 (dialogo strutturato, allegato VII)
  • MDCG 2022-14, Transition to the MDR and IVDR: Notified body capacity and availability of medical devices and IVDs (agosto 2022): https://health.ec.europa.eu/document/download/2db053bc-283c-4d2e-93f4-c3e8032e66da_en?filename=mdcg_2022-14_en.pdf

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Insights recenti

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Normative e standard considerati

  • UE 2017/745 (MDR), art. 43, paragrafo 2 (elenco degli organismi notificati in NANDO)
  • UE 2017/745 (MDR), art. 50 (tariffario)
  • UE 2017/745 (MDR), art. 53 (intervento degli organismi notificati nell'ambito delle procedure di valutazione della conformità)
  • UE 2017/745 (MDR), art. 56, paragrafo 2 (validità dei certificati, al massimo cinque anni)
  • UE 2017/745 (MDR), art. 58 (cambio volontario di organismo notificato)
  • UE 2017/745 (MDR), allegato VII punti 1.2.3, 1.2.9, 4.2, 4.3, 4.7 e 4.11 (indipendenza, preventivi, domanda e contratto, riesame, ricertificazione)
  • UE 2017/745 (MDR), allegato IX punti 2.1 e 4.3 (domanda, valutazione della documentazione tecnica)
  • UE 2017/746 (IVDR), art. 39, paragrafo 2, art. 46, art. 49, art. 51, paragrafo 2, e art. 53, allegato VII, allegato IX punti 2.1, 4.3 e 4.9
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 (codici per l'ambito di designazione degli organismi notificati)
  • MDCG 2019-6 Rev. 5 (domande e risposte sui requisiti relativi agli organismi notificati, febbraio 2025)
  • MDCG 2022-14 (capacità degli organismi notificati, azione 15: dialogo strutturato)

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