Quale percorso porta al rimborso MedTech e IVD nell'assicurazione sanitaria obbligatoria tedesca, se la marcatura CE non regola il pagamento?
Definiamo il percorso di rimborso per MedTech e IVD: tariffa NUB, valutazione secondo § 137h SGB V, sperimentazione secondo § 137e o elenco degli ausili. Sul pagamento decidono ospedale, casse malattia e G-BA in procedure proprie, non l'Organismo Notificato.
Panoramica
Quali procedure decidono se l'assicurazione sanitaria obbligatoria paga un dispositivo medico?
Percorsi di rimborso per MedTech e IVD · § 6 comma 2 KHEntgG, §§ 135, 137c, 137e, 137h e 139 SGB V
Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2026
La marcatura CE secondo MDR o IVDR consente l'immissione in commercio. Se l'assicurazione sanitaria obbligatoria tedesca paga l'utilizzo si decide in procedure di diritto sociale, e quale si applica dipende dal settore assistenziale e dal ruolo del prodotto nel metodo.
- In ambito ospedaliero i metodi diagnostici e terapeutici possono essere applicati nell'ambito di un trattamento ospedaliero alle condizioni del § 137c comma 3 SGB V, in particolare se offrono il potenziale di un'alternativa terapeutica necessaria e la loro applicazione avviene secondo le regole dell'arte medica. Ciò non comporta automaticamente una remunerazione separata.
- Un nuovo metodo che le tariffe DRG non rappresentano ancora in modo adeguato viene pagato con una tariffa NUB a tempo determinato secondo § 6 comma 2 KHEntgG. L'informazione presso l'InEK la richiede l'ospedale, entro il 31 ottobre, e la tariffa si concorda tra ospedale e casse malattia a livello locale.
- Secondo il § 137h SGB V riscritto dalla legge di stabilizzazione dei contributi GKV, con la prima richiesta NUB per un metodo che non si basa soltanto su un medicinale l'ospedale trasmette al G-BA lo stato delle conoscenze; se il metodo si basa in modo determinante su un dispositivo medico, d'intesa con il fabbricante e con i dati completi degli studi. Questa estensione si applica solo dall'entrata in vigore del regolamento di procedura modificato del G-BA, e il G-BA prevede che ciò non avverrà prima del 31 ottobre 2026. Fino all'entrata in vigore del regolamento di procedura modificato, secondo la delibera procedurale del G-BA del 17 settembre 2026 resta valido l'ambito di applicazione precedente per i nuovi metodi diagnostici e terapeutici con dispositivi medici ad alto rischio.
- In ambito ambulatoriale vale la logica opposta: secondo § 135 comma 1 SGB V un nuovo metodo può essere erogato solo dopo una raccomandazione del G-BA, e la domanda la presentano i membri imparziali, le associazioni dei medici convenzionati o la federazione delle casse malattia, non il fabbricante.
- Gli ausili entrano nell'elenco degli ausili secondo § 139 SGB V su domanda del fabbricante, che deve dimostrare idoneità funzionale, sicurezza, i requisiti di qualità e, se necessario, il beneficio medico.
Servizi
Come la supportiamo
Richiesta NUB preparata con gli ospedali
Descrizione del metodo e basi di calcolo per la richiesta NUB all'InEK secondo § 6 comma 2 KHEntgG, coordinate con gli ospedali richiedenti, perché la richiesta parte da loro e non dal fabbricante.
Consulenza G-BA e domanda di sperimentazione
Preparazione della consulenza secondo § 137h comma 6 o § 137e comma 8 SGB V e di una domanda di direttiva di sperimentazione secondo § 137e comma 7, compresa la scelta dell'istituzione scientifica indipendente che accompagna la sperimentazione.
Come collaboriamo
Cosa conta davvero
Per dispositivi medici e diagnostici in Germania non esiste un unico percorso di rimborso, e quale si applica lo decide il settore assistenziale.
In ospedale l'applicazione di nuovi metodi diagnostici e terapeutici è disciplinata dal § 137c SGB V. La remunerazione avviene di norma tramite il sistema tariffario ospedaliero. Se un nuovo metodo non può ancora essere remunerato adeguatamente con le tariffe DRG e i supplementi esistenti, alle condizioni del § 6 comma 2 KHEntgG possono essere concordate tariffe NUB separate. In ambulatorio vale il contrario: secondo § 135 comma 1 SGB V il metodo ha bisogno prima di una raccomandazione del G-BA.
In mezzo si colloca la valutazione del metodo secondo § 137h SGB V. La legge di stabilizzazione dei contributi GKV ne ha riscritto il comma 1 dal 30 luglio 2026: non è più legato ai dispositivi ad alto rischio, ma a ogni nuovo metodo che non si basa soltanto su un medicinale; come già prima, il G-BA valuta solo quando il metodo presenta un nuovo concetto teorico-scientifico.
L'ambito più ampio si applica però solo dall'entrata in vigore del regolamento di procedura modificato del G-BA, e secondo la sua delibera procedurale del 17 settembre 2026 il G-BA prevede che ciò non avverrà prima del 31 ottobre 2026; fino all'entrata in vigore del regolamento di procedura modificato resta il vecchio ambito.
Per questo fissiamo prima il percorso e poi la documentazione: chi presenta la richiesta, quali dati devono essere completi e se una sperimentazione secondo § 137e SGB V è la strada più realistica. Le applicazioni digitali seguono l'elenco DiGA, e per alcuni dispositivi ad alto rischio si aggiunge il Joint Clinical Assessment.
Il nostro approccio
Il nostro approccio
Fase
Risultato
Definire settore e procedura
Stabilito se il prodotto entra nell'assistenza in ospedale, in ambulatorio, come ausilio o come applicazione sanitaria digitale, e quale organismo decide.
Confrontare le evidenze con la procedura
Confronto dei dati clinici disponibili con quanto richiede la procedura scelta, per esempio i dati completi degli studi secondo § 137h comma 1 SGB V.
Consulenza prima della procedura
Consulenza preparata con il G-BA su requisiti e sperimentazione oppure, per ausili innovativi, con la federazione delle casse malattia sulla documentazione.
Richiesta e documentazione
Richiesta NUB degli ospedali entro il 31 ottobre, documentazione per il G-BA o domanda di iscrizione nell'elenco degli ausili, a seconda del percorso.
Tariffa e procedure successive
Supporto agli ospedali nella negoziazione della tariffa e pianificazione della sperimentazione, quando il G-BA riconosce il potenziale senza ritenere ancora dimostrato il beneficio.
Errori tipici
Perché i progetti spesso falliscono
La marcatura CE viene equiparata alla rimborsabilità.
È un presupposto per la legittima immissione in commercio del prodotto, ma non fonda alcun diritto a una remunerazione da parte dell'assicurazione malattia obbligatoria. Se e per quale via avvenga un rimborso dipende dalle norme di diritto sociale pertinenti.
Il fabbricante pianifica la richiesta NUB come se la presentasse lui.
Secondo § 6 comma 2 KHEntgG è l'ospedale a chiedere l'informazione all'InEK, entro il 31 ottobre; senza ospedali richiedenti non nasce alcuna tariffa.
Il § 137h SGB V viene letto nella vecchia versione, o come se la nuova valesse già per intero.
Dal 30 luglio 2026 il testo del comma 1 non si lega più alla classe di rischio elevata, ma a ogni metodo che non si basa soltanto su un medicinale; come già prima, la valutazione segue solo in presenza di un nuovo concetto teorico-scientifico. Secondo il comma 1 frase 8, però, la nuova prima frase si applica solo dall'entrata in vigore del regolamento di procedura modificato, e secondo la delibera procedurale del 17 settembre 2026 il G-BA prevede che ciò non avverrà prima del 31 ottobre 2026; fino all'entrata in vigore del regolamento di procedura modificato resta valido l'ambito di applicazione precedente per i nuovi metodi diagnostici e terapeutici con dispositivi medici ad alto rischio.
I dati degli studi vengono trasmessi in modo selettivo.
Se il metodo si basa in modo determinante su un dispositivo medico, le informazioni secondo § 137h comma 1 SGB V comprendono i dati completi degli studi clinici svolti, e su questa base il G-BA valuta entro tre mesi.
L'uso ambulatoriale viene pianificato senza raccomandazione del G-BA.
Secondo § 135 comma 1 SGB V un nuovo metodo può essere erogato a carico delle casse solo dopo questa raccomandazione, e la valutazione può durare fino a due anni.
Market Access, RWE & rimborso
La riguarda uno di questi errori tipici?
In un primo colloquio valutiamo la sua situazione e le diciamo cosa chiarire per primo nel suo caso. Senza impegno, risposta di norma entro un giorno lavorativo.
FAQ
Domande frequenti
Fonti
- Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG), § 6 comma 2: testo primario, gesetze-im-internet.de
- Codice sociale tedesco, libro V (SGB V), §§ 135, 137c, 137e, 137h e 139: testo primario, gesetze-im-internet.de
- Legge di stabilizzazione dei contributi GKV del 24 luglio 2026, BGBl. 2026 I n. 228, articolo 1 numeri 56b e 56c, articolo 6a e articolo 8
- Regolamento (UE) 2021/2282 sulla valutazione delle tecnologie sanitarie, art. 7: testo primario tramite il Cellar dell'UE
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2086 della Commissione del 17 ottobre 2025 (valutazione clinica congiunta dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro): testo primario tramite il Cellar dell'UE (CELEX 32025R2086)
- Comitato federale congiunto (G-BA), delibera procedurale del 17 settembre 2026 sulla modifica del § 137h SGB V tramite la BStabG, testo e motivazioni: g-ba.de/beschluesse/8019
Avviso sulle immagini: le immagini di questa pagina sono state generate con l'intelligenza artificiale. Non raffigurano persone, luoghi o eventi reali.
Life Science Journal
Aggiornamenti regolatori, direttamente nella Sua casella di posta.
Nuovi requisiti, decisioni delle autorità e indicazioni pratiche. Una volta al mese, cancellazione possibile in qualsiasi momento.
Progetti di questo settore
Su cosa abbiamo lavorato in questo settore
Insights recenti
Tutti gli insights →Normative e standard considerati
- Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG), § 6 comma 2 (tariffe per nuovi metodi diagnostici e terapeutici)
- § 137h SGB V (valutazione di nuovi metodi diagnostico-terapeutici con dispositivi medici ad alto rischio; rubrica ufficiale, comma 1 riscritto dalla legge di stabilizzazione dei contributi GKV)
- § 137e SGB V (sperimentazione di metodi diagnostici e terapeutici)
- § 137c SGB V (valutazione di metodi diagnostici e terapeutici in ospedale)
- § 135 SGB V (valutazione di metodi diagnostici e terapeutici nell'assistenza ambulatoriale)
- § 139 SGB V (elenco degli ausili)
- Regolamento (UE) 2021/2282 (Regolamento HTA), art. 7 paragrafo 1 lettere c e d
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2086 (norme procedurali per la valutazione clinica congiunta dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro)
Argomenti correlati
Pricing & Reimbursement →
Prezzo e rimborso per medicinali e dispositivi
HTA Dossier →
Documentazione di valutazione per G-BA, IQWiG e procedure europee
Registrazione DiGA →
Il percorso di rimborso proprio delle applicazioni sanitarie digitali
Joint Clinical Assessment →
La valutazione clinica congiunta per dispositivi ad alto rischio selezionati
Un progetto concreto in merito?
Ci descriva brevemente la sua situazione di partenza. Ci facciamo vivi con una prima valutazione, di norma entro un giorno lavorativo.
Preferisce il contatto diretto? +49 89 4161170-0
info@theentourage.de
- Risposta di norma entro un giorno lavorativo
- 4 sedi: DE · CH · IT · US
- 100% Life Sciences


